Garanzia legale

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina si applica ai contratti conclusi tra un “consumatore” e un “venditore”

Alla luce della definizione fornita dalla legge, sono esclusi dalla nozione di “consumatore”:

  • le persone giuridiche;
  • gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati, scuole ed università);
  • le persone fisiche qualificabili come “professionisti” o gli imprenditori (anche le ditte individuali) che concludono un contratto per finalità professionali/imprenditoriali.

Pertanto, la garanzia legale  non troverà  applicazione nel caso  in cui le modalità d’acquisto od altre circostanze evidenzino con ragionevole certezza che lo stesso acquisto non è finalizzato esclusivamente al consumo privato. Al riguardo, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che la richiesta della fattura, con l’indicazione della relativa partita IVA, lascia in teoria presumere le finalità professionali dell’acquisto escludendo, dunque, l’applicabilità degli artt. 128 e ss.

Posto che le disposizioni degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo si applicano ai contratti conclusi tra un “venditore” ed un “consumatore”, le stesse non trovano applicazione  nel caso di:

  • contratti tra professionisti/ tra aziende.

 

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