Garanzia legale
la disciplina si applica ai contratti conclusi tra un “consumatore” e un “venditore”.
Alla luce della definizione fornita dalla legge, sono esclusi dalla nozione di “consumatore”:
- le persone giuridiche;
- gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati, scuole ed università);
- le persone fisiche qualificabili come “professionisti” o gli imprenditori (anche le ditte individuali) che concludono un contratto per finalità professionali/imprenditoriali.
Pertanto, la garanzia legale non troverà applicazione nel caso in cui le modalità d’acquisto od altre circostanze evidenzino con ragionevole certezza che lo stesso acquisto non è finalizzato esclusivamente al consumo privato. Al riguardo, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che la richiesta della fattura, con l’indicazione della relativa partita IVA, lascia in teoria presumere le finalità professionali dell’acquisto escludendo, dunque, l’applicabilità degli artt. 128 e ss.
Posto che le disposizioni degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo si applicano ai contratti conclusi tra un “venditore” ed un “consumatore”, le stesse non trovano applicazione nel caso di:
- contratti tra professionisti/ tra aziende.